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DPCM del 13 ottobre 2020. Disciplina degli spostamenti verso l’Italia. Chiarimenti in merito al Giappone.

Il 13 ottobre 2020 è stato varato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre 2020, che in parte riprende e in parte modifica la disciplina in tema di spostamenti da/per l’estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute.

In tale Decreto il Giappone è tra i Paesi della lista D per cui non vi sono limitazioni all’ingresso in Italia a qualsiasi titolo, ma per i quali è prevista un periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni, salvo le seguenti eccezioni:

– chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– i cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D (tra cui il Giappone) che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu’ Stati e territori di cui all’elenco C (Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca);

– il personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

– i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– i funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

– gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Inoltre, il nuovo Decreto prevede che chiunque abbia soggiornato o transitato per uno dei Paesi della lista C (Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca) nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia sia tenuto a presentare un certificato di negatività al Covid 19 con test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone o – in alternativa – sia tenuto a sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’aeroporto di arrivo e ove ciò non sia possibile, da effettuarsi nelle prime 48 ore dall’ingresso in Italia presso la ASL di riferimento. Tanto si comunica anche in considerazione del fatto che alcuni dei voli che collegano (con scalo) Italia e Giappone interessano i Paesi di cui alla lista C.

Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento all’apposito FOCUS pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.