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Emergenza COVID-19, Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, in vigore fino al 30 aprile 2021

In base alle disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Giappone è stato inserito nella “Lista E” dei Paesi di provenienza.

Possono pertanto entrare in Italia coloro che provengono dal Giappone solo se rientrano in una delle seguenti categorie – con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e di compilare un’autodichiarazione (da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli):

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea (inclusi gli italiani), di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari dei soggiornanti di lungo periodo, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), vale a dire cittadino UE (anche italiano), Schengen e affini o soggiornante di lungo periodo, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Per l’ingresso, è obbligatorio:

  • compilare un’AUTODICHIARAZIONE da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli alla frontiera (è possibile scaricare il modello di riferimento, come pubblicato sul sito della Farnesina);
  • sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni e attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio (per le eccezioni, si prega di fare riferimento al DPCM 2 marzo 2021);
  • raggiungere l’abitazione dove si effettuerà il periodo di isolamento fiduciario solo con mezzo privato, fatta salva la possibilità di transito aeroportuale, a condizione di non uscire dall’aerostazione.

ATTENZIONE: sono previste ulteriori restrizioni per gli spostamenti sul territorio nazionale (ad esempio, restrizioni ai movimenti tra Regioni e Comuni). Restrizioni agli spostamenti interregionali e intercomunali possono essere disposte anche in relazione alla fascia di rischio in cui le singole Regioni vengono collocate dalle Autorità competenti (infografica disponibile cliccando qui, monitoraggio del Ministero della Salute disponibile qui).