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Elezioni Comites 2021 – Liste dei Candidati.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

A) CANDIDATI – REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 5 della Legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge 286/2003 non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

Inoltre, l’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.

Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021). Il presidente dell’Ufficio elettorale (istituito con il Decreto Consolare di indizione dell’elezione del Comites e presieduto dal Capo dell’Ufficio o da un suo rappresentante) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato. L’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la firma autenticata e la certificazione elettorale.
I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva. La “singola” consiste nell’allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari. La certificazione “collettiva”, molto più semplice, si fa apponendo il numero di iscrizione negli elenchi elettorali nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma. Nell’apposito spazio per la certificazione collettiva deve esserci: la firma dell’Autorità preposta, la data, il bollo tondo dell’Ufficio. Ove il nome dell’elettore sottoscrittore della lista non appaia nell’elenco elettori per le elezioni dei Comites della sede, l’Ufficio consolare dovrà chiedere, via PEC, al Comune italiano di riferimento, la verifica di eventuali cause ostative all’iscrizione dell’interessato nell’elenco elettori della sede. Ottenuto il nulla osta dal Comune e verificato il requisito della residenza da almeno 6 mesi, si potrà rilasciare il certificato di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites (l’elettore sarà inserito nell’elenco aggiunto corrispondente). La stessa procedura sarà seguita qualora il nome di un candidato non appaia negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della Sede.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Tutti gli atti presentati sono trasmessi dal presidente dell’ufficio elettorale al comitato elettorale circoscrizionale, appena quest’ultimo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.

C) SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICA DELLE FIRME

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non è richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 109/2014.

L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000. Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001 e NON dagli schedari consolari.

Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. L’Ufficio consolare di I categoria (art.14, comma 7, DPR. 395/2003, con esclusione quindi dei consoli onorari) autentica le firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti. L’autentica è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Il sottoscrittore potrà essere identificato a mezzo di documenti di riconoscimento (principalmente il passaporto e la carta d’identità) purché muniti di fotografia del titolare e rilasciati da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.

Si rammenta che in base all’art.16 del DPR 395/2003 entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ovvero entro il 13 ottobre, il comitato elettorale circoscrizionale verifica e ammette le liste.