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Documenti necessari

Ti preghiamo di prendere visione delle formalità che sono richieste per i documenti che dovrai presentare con la domanda.

 

Atti e certificati rilasciati dalle autorità giapponesi

Il Giappone ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’ ”Abolizione della Legalizzazione di atti pubblici stranieri”. Pertanto, la legalizzazione degli atti rilasciati in Giappone che devono essere fatti valere in Italia è sostituita dall’apposizione della “Apostille” che devi chiedere al Ministero degli Affari Esteri del Giappone. Per informazioni consulta le pagine in lingua giapponese e in lingua inglese.

Dopo aver ottenuto l’Apostille devi provvedere alla traduzione in italiano e la nostra Ambasciata certificherà la conformità della traduzione. Vedi qui come certificare la traduzione. Consulta qui l’elenco dei traduttori di riferimento dell’Ambasciatal’elenco dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata.

 

Atti e certificati rilasciati da Paesi terzi

Se gli atti e i certificati che devi allegare alla domanda (es. l’atto di nascita, l’atto che certifica il cambiamento di nome o cognome, il certificato penale ecc.) provengono da Paesi terzi diversi dal Giappone dovrai chiedere l’ “Apostille” o la legalizzazione e provvedere alla traduzione secondo le modalità richieste per il Paese che li ha rilasciati. Per informazioni ti invitiamo a consultare il sito dell’Ambasciata o del Consolato italiano territorialmente competente. Per individuare l’Ambasciata o il Consolato competenti consulta il sito “Trova il tuo Consolato” cliccando qui.

 

Lista dei documenti da presentare con la domanda

  1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), legalizzato/apostillato e con traduzione recante il timbro di conformità all’originale. Coloro che sono nati in Giappone devono presentare la “denuncia di nascita” (shusseitodoke jurishomeisho). Nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento di cognome o di nome che non sia stato annotato sull’atto di nascita, deve essere presentato anche il relativo provvedimento straniero legalizzato/apostillato, con traduzione recante il timbro di conformità all’originale.
  2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, legalizzato/apostillato e tradotto in italiano. Sei esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo hai lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne hai conservato la cittadinanza. Per informazioni sulla procedura da seguire per la richiesta del certificato penale giapponese consulta il sito del competente Dipartimento di Polizia di ciascuna Prefettura. Per quanto riguarda Tokyo consulta questa pagina.
  3. Ricevuta del versamento del contributo di 250,00 euro a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente:
    • Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
    • Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
    • Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
    • Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
    • Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
    • Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
  4. Documento di identità e documento attestante la residenza: fotocopia del passaporto in corso di validità (le pagine con i dati personali, la fotografia, la data di rilascio e di scadenza); titolo di soggiorno (per gli stranieri che non sono giapponesi); registro di famiglia aggiornato (koseki tohon-zenbu jikoshomei), apostillato e con traduzione recante il timbro di conformita’ all’originale.
  5. Copia dell’atto di matrimonio/unione civile o estratto per riassunto del registro dei matrimoni/unione civile, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari. Attenzione! Se sei un cittadino UE, potrai avvalerti dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, del certificato dello stato di famiglia e del certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).
  6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
    • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
    • I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 dello stesso Testo Unico.