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Passaporto per minorenni

I minori non possono essere più iscritti sul passaporto dei genitori ma devono viaggiare con un proprio passaporto.

Prima di richiedere il passaporto del minore, assicurati di aver provveduto a trascrivere il suo atto di nascita presso il Comune italiano.
Se non lo avessi fatto ti preghiamo di procedere al più presto ad aggiornare lo stato civile del tuo nucleo familiare. Scrivi un’email a: tokyo.passaporti@esteri.it per verificare cosa occorre fare.

All’appuntamento dovrà essere presente anche il minore: prenota un appuntamento attraverso il sito https://prenotami.esteri.it/. Oltre che di mattina, dal lunedì al venerdì, gli uffici consolari sono aperti anche il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00.

Il giorno dell’appuntamento dovrete presentare la seguente documentazione:

  • il modulo di richiesta per l’emissione del nuovo passaporto debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell’altro genitore.
  • Una fotografia del minore nel formato comunemente disponibile alle macchinette automatiche per il passaporto giapponese, con fondo bianco,  conformi agli standard internazionali ICAO (vedi esempio).
  • Nel caso di neonati, è possibile fare una foto anche a casa tenendo il bambino sdraiato su un fondo bianco, avendo cura di illuminare bene il volto.
  • un documento di riconoscimento di entrambi i genitori con foto e firma (es. carta d’identità o passaporto);
  • un documento di riconoscimento del minore (se disponibile);
  • il passaporto del minore anche se scaduto o deteriorato;
  • la somma in contanti in Yen corrispondente a 116 Euro (consulta le tariffe consolari);
  • in caso di smarrimento/furto del passaporto in corso di validità, è necessaria la copia della denuncia di smarrimento/furto presso le autorità locali.

Attenzione! Per richiedere il passaporto per un minore è indispensabile che entrambi i genitori manifestino il loro assenso compilando e firmando entrambi questo documento. Manifestare il proprio assenso è necessario anche in caso di coppie non sposate, separate o divorziate e anche se i figli minori sono già titolari di passaporto individuale. Alternativamente alla sottoscrizione autografa dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul modulo di domanda passaporto, è possibile firmare un “Atto di Assenso” per rilascio passaporti minori. Le disposizioni che si applicano sono le seguenti:

  • Se l’altro genitore è cittadino italiano o cittadino di uno Stato UE la sua presenza non è necessaria e potrai presentare l’Atto di assenso da lui/lei firmato in originale, unitamente a una copia del suo documento di identità.
  • Se l’altro genitore NON è cittadino italiano o UE, non risultando applicabile la normativa italiana relativa all’autocertificazione, dovrà presentarsi con te all’appuntamento e firmare l’atto di assenso di fronte al personale del Consolato, che ne autenticherà la firma. In alternativa, l’”atto di assenso” può essere redatto presso un notaio giapponese; in questo caso, il sigillo/firma del notaio deve essere riconosciuto dal competente ufficio per gli Affari legali della Prefettura e l’intero atto notarile prodotto deve essere corredato da Apostille (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) apposta sul sigillo notarile. Solo alcuni notai nell’area di Tokyo e Kanagawa sono abilitati a rilasciare l’Apostille, che in linea generale viene comunque apposta dal MOFA. Se invece si trova in Italia o in un altro Paese all’estero, deve firmare l’atto di assenso alla presenza di un Pubblico Ufficiale in Italia oppure presso un’Ambasciata o un Consolato italiano competente.
  • In caso di decesso dell’altro genitore, devi portare con te una copia originale del certificato di morte. Se il decesso è avvenuto in un Paese diverso dal Giappone o dall’Italia, il certificato di morte deve essere presentato esclusivamente con traduzione legalizzata in italiano o in formato multilingua.
  • Se non ti è possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore, l’emissione del passaporto potrà avvenire solo per ragioni che dovranno essere provate da motivazioni solide e da adeguata documentazione e a seguito di un apposito decreto emesso dal Giudice tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori iscritti all’AIRE residenti nella circoscrizione di Tokyo. Se invece il minore non è iscritto all’Aire, è competente il Tribunale dei Minori del Comune di residenza.

Per ulteriori informazioni puoi chiamare il numero 03-3453-5291, int. 182 o inviare una email all’indirizzo tokyo.passaporti@esteri.it.