Si attira l’attenzione dei connazionali su una importante novità introdotta con il DL 12.09.2014 e successiva circolare del Ministero dell’Interno n.16/14, in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio. In virtù di tale norma viene riconosciuta ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione negoziale assistita da un avvocato” nei casi di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si sottolinea che tale norma non trova applicazione quando si è in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.