La possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana da parte di coloro che l’hanno perduta è subordinata alla sussistenza di un legame con l’Italia che può concretizzarsi nel trasferimento della residenza nel nostro Paese o nell’instaurazione di un rapporto di servizio (civile o militare). La materia è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.
In particolare, l’art. 13 della legge, al comma 1, lettera c) prevede che chi risiede all’estero può effettuare una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza al competente Ufficio consolare. Tuttavia, il riacquisto decorrerà solo dal giorno successivo alla data del trasferimento di residenza in Italia. Se il trasferimento in Italia non avviene entro il termine di un anno dalla dichiarazione diventerà inefficace.
La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- atto di nascita rilasciato dal Comune italiano;
- documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione relativa all’acquisto della cittadinanza straniera;
- stato di famiglia;
- passaporto;
- ricevuta del pagamento di Euro 250,00 effettuato con bonifico bancario con le seguenti modalità:
- Banca ricevente: Poste Italiane S.p.A.
- Nome beneficiario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza
- Causale: Legge n. 94/2009 contributo Euro 250,00
- IBAN: IT54D0760103200000000809020
Lo stesso articolo 13 prevede anche il riacquisto automatico della cittadinanza (comma 1, lettera d) che interviene dopo che sia trascorso un anno di residenza legale in un Comune italiano. In questo caso non è necessaria alcuna dichiarazione da parte dell’interessato.
In entrambi i casi l’autorità italiana competente a finalizzare la procedura di riacquisto della cittadinanza è il Comune di residenza.