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Trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento di paternità

Trascrizione atti di nascita

È cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani, anche se nato all’estero. Pertanto, la sua nascita deve essere registrata in Italia.

Chiedi la trascrizione di un atto di nascita seguendo questi passi:

STEP 1 – Raccogli i seguenti documenti:

· Certificato di nascita in originale 出生届受理証明書 (shusshō todoke juri shōmeisho) e Registro di famiglia riportante la nascita (nel caso in cui uno dei due genitori sia cittadino giapponese), 戸籍謄本 (koseki tōhon).

Entrambi i certificatidevono esserecorredati di “Apostille” rilasciata dal Ministero degli Esteri Giapponese. Vai alla pagina cliccando qui

I documenti devono essere in originale, non si accettano fotocopie

· Traduzione in italiano del certificato di nascita e del registro di famiglia. Consulta qui l’elenco dei traduttori di riferimento.

· Modulo di richiesta di trascrizione compilato e firmato;

Istanza di attribuzione del cognome (leggi le informazioni sul cognome in fondo alla pagina);Fotocopia dei passaporti di entrambi i genitori e della residence card (fronte/retro) del cittadino/a italiano/a.

Per la trascrizione dell’atto di nascita di un figlio nato da persone non coniugate, devi presentare:

· Tutti i documenti elencati in STEP 1;

· Certificato di riconoscimento, 認知証明書 (ninchi shōmeisho) nel caso di riconoscimento effettuato dopo la nascita (出生後の認知 (Shusshō go no ninchi).

Oppure

Certificato di riconoscimento prenatale, 胎児認知証明書 (taiji ninchi shōmeisho), nel caso di riconoscimento effettuato prima della nascita(出生前の胎児認知 (Shusshō mae no taiji ninchi)

Attenzione! Se la nascita è avvenuta all’estero, ma in un Paese diverso dal Giappone devi richiedere

il certificato di nascita integrale in originaleall’Autorità competente per il luogo di nascita. L’atto deve essere munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o equivalente) e di traduzione ufficiale in italiano. Per maggiori informazioni consulta il sito del Consolato italiano competente.

TROVA IL TUO CONSOLATO:

STEP 2 – Verifica dei documenti

Invia tutta la documentazione alla Cancelleria consolare per posta tramite Letter Pack (acquistabile in un qualsiasi ufficio postale) all’indirizzo:

EMBASSY OF ITALY IN TOKYO

Consular Division

2-5-4 Mita, Minato-ku

108-8302 TOKYO (Japan)

In alternativa puoi lasciare la documentazione nella cassetta postale all’ingresso dell’Ambasciata negli orari di apertura al pubblico.

STEP 3 – Invio dell’atto al Comune

Il nostro personale esaminerà la documentazione e, se è corretta e completa, trasmettera’ l’atto al Comune per la trascrizione. Ti contatteremo solo se la documentazione non dovesse essere completa o corretta.

Se dovesse essere necessaria la presenza di entrambi i genitori ai nostri sportelli (es. per firmare la richiesta di attribuzione del cognome ecc.) vi daremo un appuntamento.

Attenzione! I certificati originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.

Informazioni sul cognome del figlio

Attribuzione di un solo cognome (materno o paterno)

Per la legge giapponese, il figlio di un genitore giapponese e di un genitore straniero prende il cognome del capofamiglia come riportato sul Registro di Famiglia; normalmente si tratta del cognome del cittadino giapponese. Quindi, se la mamma è giapponese e il padre italiano, al neonato viene attribuito il cognome della madre mentre, se il padre è giapponese e la mamma italiana, il bambino avra’ il cognome del padre.

In questi casi i genitori possono presentare un’istanza per chiedere che al bambino venga attribuito il cognome paterno e il Comune italiano trascriverà nei suoi registri l’atto di nascita con quel cognome.

L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori al momento della richiesta della trascrizione dell’atto, in Ambasciata oppure presso un notaio giapponese, 公証役場 (kōshō yakuba). In questo caso sarà necessario far apporre l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja.

In assenza dell’istanza il Comune italiano trascrive l’atto nei suoi registri con il cognome indicato nell’atto straniero.

Attribuzione del doppio cognome (paterno e materno)

Per la legge italiana è possibile attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno.

Il doppio cognome viene attribuito solo se vi è l’accordo e il consenso di entrambi i genitori da formulare con un’istanza al momento della consegna della documentazione da trascrivere. L’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori in Ambasciata oppure presso un notaio giapponese, 公証役場 (kōshō yakuba). In questo caso sarà necessario far apporre l’Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja.

In assenza dell’istanza o di diversa indicazione nell’atto, il neonato avrà automaticamente il solo cognome che gli è stato attribuito sull’atto di nascita formato all’estero.

L’atto di nascita straniero che riporta già il cognome materno in aggiunta a quello paterno è ricevibile nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.