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Stato civile

La normativa italiana (DPR n. 396/2000) prevede che i cittadini italiani debbano dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero. Per questo motivo, i certificati e gli atti che si riferiscono a tali variazioni (es. nascita, riconoscimento di figli, matrimonio, morte, divorzio, ecc.) devono essere consegnati all’Ufficio Consolare.

La consegna dei documenti può avvenire in molti casi per corrispondenza, ma in altri casi è necessaria la presenza di entrambi genitori allo sportello della Cancelleria consolare.

Consulta le pagine qui sotto indicate per avere le informazioni relative alle procedure per consegnare all’Ufficio consolare i certificati e gli atti di stato civile:

> Trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento di paternità

> Trascrizione atti di matrimonio

> Trascrizione atti di morte

> Divorzio e trascrizione di sentenze di divorzio

> Celebrazione del matrimonio e regime patrimoniale dei coniugi

Attenzione!

L’Ambasciata non rilascia certificati di nascita, matrimonio, divorzio e morte che sono di esclusiva competenza del Comune in Italia.

Per la procedura di accertamento dell’esistenza in vita consulta la sezione Pensioni.