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Previdenza sociale

L’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge n. 97 del 18 giugno 2015, è entrato in vigore il 1° aprile 2024. L’Accordo elimina la doppia contribuzione per i lavoratori temporaneamente distaccati. Dal 1° aprile 2024, tali lavoratori sono coperti solo dal sistema pensionistico del Paese di provenienza, purché il distacco non superi i cinque anni.

Chi riguarda?

  • I lavoratori italiani distaccati in Giappone e lavoratori giapponesi distaccati in Italia.
  • I residenti in Italia o in Giappone che hanno lavorato in entrambi i Paesi.
  • I familiari e superstiti dei lavoratori inclusi nei punti precedenti.

Cosa copre l‘Accordo?

  • Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
  • Gestione separata e speciali per i lavoratori autonomi.
  • Esclusioni ed eccezioni per situazioni specifiche (es. lavoratori con doppio contratto).

Chi sono i lavoratori distaccati?

Si tratta di dipendenti temporaneamente inviati a lavorare in un altro Paese dall’azienda di provenienza per motivi commerciali, progetti specifici o formazione. Le principali categorie includono:

  • Incarichi internazionali temporanei.
  • Collaborazioni su progetti specifici.
  • Formazione o sviluppo di competenze all’estero.

Per maggiori dettagli, consultare la Circolare INPS n. 52/2024 e la pagina esplicativa dell’INPS: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.sicurezza-sociale-internazionale-accordo-bilaterale-con-il-giappone.html.