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Unioni Civili

Nell’ordinamento italiano, le unioni civili sono regolamentate dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, che riconosce i diritti e i doveri reciproci per le coppie dello stesso sesso.

Le unioni stipulate in Ambasciata ai sensi della normativa italiana producono i propri effetti solo in Italia e nei Paesi che le riconoscono. Il Giappone non riconosce le unioni civili.

 

Se desideri celebrare l’unione civile dinanzi alle autorità italiane in Ambasciata, segui questi passi:

STEP 1 – Raccogli i seguenti documenti:

Per il cittadino italiano:

  • certificato contestuale di cittadinanza, residenza e stato libero (autocertificabile con questo modulo);
  • modulo di richiesta di celebrazione dell’unione civile
  • copia del passaporto in corso di validità;

Per il cittadino/a giapponese:

  • certificato di nascita (出生届受理証明書 shusshō todoke juri shōmeisho);
  • registro di famiglia recente (戸籍謄本 koseki tōhon);
  • certificato di residenza recente (住民票 jyūminhyō);
  • certificato di capacità matrimoniale (婚姻要件具備証明書 kon’in yoken gubi shōmeisho);
  • copia del passaporto in corso di validità.

Tutti i certificati giapponesi devono essere legalizzati con Apostille rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri giapponese e devono essere tradotti in italiano e successivamente vidimati da questa Ambasciata. Per usufruire di questi servizi, vai alla pagina dedicata e prendi visione delle tariffe consolari.

STEP 2 – Appuntamento allo sportello

Scrivi un’email alla Cancelleria consolare all’indirizzo: consular.tokyo@esteri.it per prendere un appuntamento per firmare il verbale di richiesta celebrazione. Il giorno dell’appuntamento dovranno presentarsi entrambe le persone munite dei documenti indicati in STEP 1.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni

In Giappone la comunione patrimoniale tra i coniugi è la situazione standard, a meno di un’esplicita richiesta di separazione dei beni da parte degli interessati.

Allo stesso modo per la normativa italiana, se i coniugi vogliono adottare in Italia il regime patrimoniale di separazione dei beni devono sottoscrivere un atto notarile presso l’Ambasciata che sarà inviato in Italia per la registrazione presso il Comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza.

L’atto notarile può essere rogato al momento della richiesta di trascrizione dell’atto di unione civile, oppure successivamente.

In entrambi i casi è necessario prendere un appuntamento a cui dovranno essere presenti entrambi i coniugi muniti del passaporto. Scrivi un email a: consular.tokyo@esteri.it

Attenzione! Il regime di separazione dei beni decorre dalla data dell’atto notarile sottoscritto in Ambasciata.